IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  Ca' Foscari di
Venezia  emanato  con  decreto  rettorale  412/Int. del 30 marzo 1995
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  84 del 10 aprile 1995) e
modificato   con  decreto  rettorale  428/Int.  del  18  aprile  1995
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del 22 aprile 1995),
decreto  rettorale  677/lnt.  dell'11  giugno  1997 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  7  luglio 1997), decreto rettorale
242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75
del 31 marzo 1999), e con decreto rettorale 938 del 21 settembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), e
in  particolare  l'art.  61  che  prevede che le modifiche di statuto
siano  deliberate  dal  senato  accademico  con il voto favorevole di
almeno  due  terzi  dei  componenti,  in  due  sedute  da tenersi con
intervallo di almeno un mese;
  Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 7 novembre
2000  che,  a  norma del succitato art. 61, ha approvato le modifiche
all'art. 10 e all'art. 24 dello statuto di ateneo;
  Vista  la  delibera  del  senato  accademico  nella  seduta  del 12
dicembre  2000 che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche dei
suddetti articoli 10 e 24;
  Vista  la  nota  prot.  573  del  28  febbraio 2001 con la quale il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha  comunicato  di non avere osservazioni da formulare in merito alle
suddette modifiche;
  Ritenuto che il procedimento per modificare lo statuto di ateneo si
sia  utilmente concluso e si possa procedere alla pubblicazione delle
modifiche in Gazzetta Ufficiale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' Ca' Foscari di Venezia, approvato con i
decreti rettorali citati in premessa, e' cosi' modificato:
  L'art. 10 - "Il Prorettore", viene sostituito dal seguente:
    "Art. 10 - Prorettori.
  1.  Il  rettore  nomina  tra  i professori di ruolo di prima fascia
dell'Universita'  un  prorettore  vicario.  Questi adotta, in caso di
assenza  o  impedimento  del  rettore,  i  provvedimenti di ordinaria
amministrazione.
  2.  Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono
delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze
del  consiglio  di amministrazione e del senato accademico; egli puo'
optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno
didattico,   dandone  comunicazione  al  preside  della  facolta'  di
appartenenza.
  3.   Il   rettore   puo'   nominare,  tra  i  professori  di  ruolo
dell'Universita',  prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti
di  competenza.  I  prorettori  hanno  delega alla firma degli atti e
rispondono  direttamente  al  rettore  del loro operato. Su argomenti
relativi  agli  ambiti  di  competenza  i prorettori, su proposta del
rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi
dell'Universita'  e  possono  essere  invitati alle sedute del senato
accademico e del consiglio di amministrazione."
  L'art. 24 - "Funzioni dirigenziali", viene sostituito dal seguente:
    "Art. 24 - Funzioni dirigenziali.
  1.  Ai  dirigenti  competono  l'adozione  di  atti  e provvedimenti
amministrativi   nonche'   la   gestione   finanziaria,   tecnica   e
amministrativa   delle  strutture  che  dirigono.  Sono  responsabili
dell'attivita'  svolta  da  tali  strutture, della loro efficienza ed
efficacia,  della  realizzazione  dei  programmi per il conseguimento
degli  obiettivi,  del  budget  e  delle  risorse umane e strumentali
attribuite.  Sono  tenuti all'attuazione, nell'ambito degli incarichi
assegnati, di quanto deciso dagli organi accademici e dalla direzione
amministrativa,  compatibilmente  con  le  risorse a disposizione. E'
loro  compito  garantire  la  regolarita'  e legittimita' dell'azione
amministrativa.  E'  loro dovere proporre azioni per il miglioramento
delle  prestazioni  dell'ateneo. Sono valutati annualmente in base ai
risultati conseguiti.
  2.  L'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di ruolo avviene per
concorso per titoli ed esami.
  3.  Gli  incarichi dirigenziali sono attribuiti a tempo determinato
dal   consiglio   d'amministrazione,   su   proposta   del  direttore
amministrativo,   d'intesa   con  il  rettore.  Tali  incarichi  sono
attribuiti   a   personale   dipendente,   con   o   senza  qualifica
dirigenziale, e a soggetti terzi, sulla base dell'articolazione delle
posizioni  organizzative  e  secondo  criteri  di professionalita' ed
esperienza acquisita.
  4.  L'incarico  a  personale  dipendente  di  ruolo  con  qualifica
dirigenziale avviene mediante lettera d'incarico nella quale risulti,
tra  l'altro,  l'oggetto dell'incarico e la durata, di norma non meno
di  due  anni,  rinnovabili,  salvo  i  casi di revoca previsti dalla
legge.
  5. L'incarico a personale dipendente senza qualifica dirigenziale o
a  personale  non  dipendente  avviene  mediante  contratto  a  tempo
determinato.  L'attribuzione  a  personale dipendente senza qualifica
dirigenziale  comporta  il  collocamento in aspettativa senza assegni
con   riconoscimento   dell'anzianita'  di  servizio.  L'attribuzione
dell'incarico  a  personale  non  dipendente  avviene  a  seguito  di
pubblicazione  di  avviso  pubblico  e prevede la partecipazione alla
selezione  di  chiunque,  in  possesso  dei requisiti, intenda essere
valutato.   In   entrambi  i  casi  il  contratto  prevede  l'oggetto
dell'incarico   e   la  durata,  di  norma  non  meno  di  due  anni,
rinnovabili, salvo i casi di revoca previsti dalla legge.
  6.  L'attribuzione dell'incarico a personale non dipendente avviene
in  misura  limitata  e  in casi particolari, a seguito di vagliate e
motivate valutazioni ed esigenze.
  7.  Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad
avocazione  da  parte  del direttore amministrativo o dal rettore per
particolari   motivi   di  necessita'  ed  urgenza,  specificatamente
indicati nel provvedimento di avocazione."
    Venezia, 8 marzo 2001
                                                  Il rettore: Rispoli